L’era contemporanea, grazie allo sviluppo dei social network e alle nuove tecnologie, è caratterizzata dalla condivisione delle immagini. Immagini che non sempre vengono condivise dall’autore, questo perchè in rete esiste un’errata convinzione di poter utilizzare liberamente le immagini disponibili pubblicamente e a livello planetario. Errore….In realtà, la rete è il mezzo attraverso cui è possibile accedere a contenuti di terzi…Esatto, di terzi. In altre parole, è necesario che l’autore abbia espressamente concesso la sua autorizzazione alla ricondivisione, ciò vale anche per le immagini pubblicate in forma anonima. Infatti, esiste sempre la possiblità per l’autore di riconoscersi in quanto tale. Sul punto, la legislazione italiana permette l’anonimato quando gli esemplari diffusi dall’autore non riportino il suo nome, ma “esemplari” è un termine riferito alle copie fisiche, cioè stampate, e non alla duplicazione in rete: l’autore ha sempre la possibilità di dimostrare la proprietà delle immagini. Infatti, in origine, le immagini non vengono mai condivise senza l’indicazione dell’autore e, non meno importante, la pubblicazione della fotografia sul profilo dell’autore, ovvero la spazio personale garantito dal social network, costutuisce una presunzione grave, precisa e concordante sulla titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata (Trib. Roma sent n. 12076/2015). Pertanto, la condivisione sulla rete delle immagini altrui è lecita purchè sia sempre garantito ai tezi la possibilità di risalire all’autore.

La tutela della titolarità dei diritti fotografici è contenuta nella Legge sul diritto d’Autore, L. 633/41 e successive modifiche, che non costituisce una recente disciplina…ma, l’inclusione della fotografia all’interno della materia sul diritto d’autore è strettamente legata all’annoso dilemma sull’appartenenza della fotografia alle arti figurative, in altre parole “La fotografia è arte?” (sull’argomento, ne parleremo in seguito). I primi dibattiti sul diritto d’autore delle immagini fotografiche risalgono al XIX secolo, seppur siamo ancora distanti dal riconoscimento della fotografia quale opera dell’ingegno a pieno titolo, in quanto considerata un mero processo meccanico e agli inizi del XX secolo come opera connessa. Bisognerà aspettare gli anni ’70  per avere l’estensione del diritto d’autore sulle opere fotografiche. Ad oggi, la disciplina sul diritto d’autore delle immagini fotografiche prevede due tipi di protezione alternativa, quella del diritto d’autore e quella del diritto connesso, e la distinzione risiede nel grado di creatività dell’opera. Più precisamente, la legge in esame, prevede tre diverse tipologie di fotografie: le fotografie d’autore, le fotografie semplici e le fotografie documentali. Solo le fotografie d’autore e le fotografie semplici sono tutelate dal diritto d’autore e i diritti connessi, mentre non esiste alcuna protezione per le fotografie documentali (approfondiremo l’argomento in un altro post…seguiteci per saperne di più). La principale differenza tra le fotografie d’autore e le semplici fotografie risiede nel grado di creatività dell’opera…dunque la chiave è la creatività. Attenzione!! Il requisito della creatività non è intrinseco al valore artistico della fotografia, quanto piuttosto deriva dai dettami indicati dalla giusprispudenza secondo cui l’opera deve contenere elementi marcati di personale interpretazione della realtà da parte del fotografo…evidentemente un’erudita tecnica nel gioco del chiaro-scuro tra luci e ombre non basta per essere fotografi creativi…ma quando un’opera presenta tratti distintivi e marcati tali da far riconoscere l’impronta del suo autore? Sicuramente l’esperienza e la notorietà giocano un ruolo importante. In ogni caso il “lavoro sporco” (si fa per dire) è tutto in mano alla giurisprudenza che all’occorrenza dovrà valutare, con l’aiuto di esperti, quando una fotografia può essere definita opera dell’ingegno e quindi d’arte e godere a pieno titolo del diritto d’autore, ma questa è tutta un’altra storia…

Sotto il profilo della tutela del diritto d’autore, le immagini digitali soffrono di riproduzioni illecite a causa delle manipolazioni o modifiche o appropriazioni, mancando l’autorizzazione dell’autore. Esistono però alcune soluzioni, di cui si è interessato anche il legislatore, includendole nella (già citata innumerevoli volte) legge sul diritto d’autore (L. 633/1941, art.102 quater) “I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi […] possono apporre sulle opere […] misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che […] sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”. Tra le misure di protezione più usate ricordiamo la crittografia e il watermark, quest’ultimo pur non impedendo la riproduzione dell’immagine fornisce i dati dell’autore per ottenerne il consenso, ed è un ottimo metodo per fornire la prova della paternità dell’immagine.

Melania Branchina

Fonti:

– Associazione Professionale Fotografi Professionisti – Tau Visual. “Diritto d’autore in fotografia professionale”. ‘Associazione Professionale Fotografi Professionisti’.  www.fotografi.org.

– Associazione Professionale Fotografi Professionisti – Tau Visual. ‘’Le foto anonime su internet”. ‘Anonime? Immagini in rete’. www.anonime.org.

– D’Ammassa, Giovanni. “Le opere fotografiche e le fotografie semplici”. ‘Diritto d’autore’. 2014. www.dirittodautore.it.

– “Diritto della fotografia”. ‘Wikipedia’. 2018. www.wikipedia.org.

– Legge 22 aprile 1941 n.633.

– Tribunale di Roma, sentenza n.12076/2015.

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